La legge n. 58-2019 prevede infatti, tra le altre cose, una serie di modifiche al titolo I del decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 relativo agli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità, che negli anni scorsi sono stati rinnovati con l'attivazione della misura Nuove imprese a tasso zero.
Si tratta dei finanziamenti agevolati per l'avvio di nuove attività imprenditoriali nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, della fornitura di servizi, del commercio, della filiera turistico-culturale e dell’innovazione sociale.
Attualmente i finanziamenti, della durata massima di otto anni, coprono fino al 75% della spesa ammissibile, che non deve superare 1,5 milioni di euro, e sono destinati esclusivamente a giovani fino a 35 anni, donne, indipendentemente dall’età, e imprese giovanili e femminili costituite da non più di 12 mesi.
La prima novità riguarda l'estensione della durata dei mutui agevolati concedibili per gli investimenti, che passa dagli otto attuali a dieci anni.
Inoltre, l'importo del finanziamento, ora non superiore al 75% della spesa ammissibile, viene elevato al 90% nel caso di imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi, ammettendo la concessione delle agevolazioni ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
Ampliata anche la platea dei beneficiari dell'agevolazione. Sono ammesse infatti micro e piccole imprese in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne, che siano costituite da non oltre 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, anziché da non più di 12 mesi.
Fermo restante il limite generale di 1,5 milioni del valore degli investimenti, l’importo massimo delle spese ammissibili viene innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.
Infine, si ammette il cumulo delle agevolazioni con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, aggiornerà la disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l’offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili.
Nel frattempo continua ad applicarsi la disciplina vigente.